UCAI 

UNIONE CATTOLICA ARTISTI  ITALIANI

 

IDENTITA’ E FONDAZIONE

 

       Denominazione

L’associazione ha sede in Roma. La sede legale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell’organo amministrativo.

 

      Qualifica

Associazione, comprendente anche ministri ordinati e persone di vita consacrata, maschile e femminile, riconosciuta dall’autorità competente.

 

      Cenni storici

Nel 1945, quando alcune categorie appartenenti al Movimento Laureati di Azione Cattolica decisero di dar vita ad Unioni Professionali, la pianista Agnese Mortali promosse la costituzione di un gruppo di artisti romani, quale prima sezione dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI).

Con l’assistenza del Padre. Prof Antonino Silli O.P. (allora provinciale dei P.P. Domenicani romani) si fecero le prime riunioni che culminarono con la S. Messa celebrata per la fondazione ufficiale della Sezione il 16 dicembre 1945 nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva da Mons. Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI.  Dopo quella celebrazione altri artisti di chiara fama si unirono al gruppo romano e con l’adesione di altre città (Genova, Firenze, Lucca, Modena, Perugia) si organizzò nel 1947 il primo Convegno di Studio a Castellammare di Stabia dando l’avvio ad una formazione nazionale dell’Ucai. Nel 1948 l’UCAI partecipò con un proprio delegato al Congresso Internazionale di Were (Londra) organizzato dal Movimento Internazionale degli Intellettuali, Pax Romana, con sede a Friburgo (Svizzera). L’Ucai entrò a far parte di Pax Romana, costituendo in seno al Movimento Internazionale degli intellettuali il “Segretariato Internazionale degli Artisti Cattolici,” cambiato in seguito in Segretariato Internazionale Artisti Cristiani” (SIAC). Nel 1950 l’UCAI organizza il Congresso Internazionale degli Artisti Cattolici a Roma (26 nazioni) che furono ricevuti in Udienza privata da Pio XII.

 

      Riferimenti teologici, spirituali, culturali e pastorali che caratterizzano in modo peculiare l’aggregazione  

L’UCAI intende favorire l’elevazione culturale, morale, sociale e la formazione degli Artisti; contribuire all’animazione cristiana di tutte le attività artistiche e promuoverne la valorizzazione sociale e curare i rapporti con quanti, nel mondo delle arti, pur muovendo da differenti posizioni culturali e religiose, perseguono la promozione della persona umana.

 

      Formula sintetica della propria identità

Gli artisti dell’UCAI operano nei vari campi dell’arte, ispirandosi ai valori del Cristianesimo ed accettano il Magistero della Chiesa Cattolica.

 

 

       ORGANIZZAZIONE

 

      Articolazioni territoriali e organizzative

Sezioni diocesane, rette ciascuna da un proprio regolamento, in conformità con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale.

 

 

            Soggetti e organismi di responsabilità a vario livello

 

Gli organismi nazionali dell’UCAI sono:

 

l’Assemblea

il Consiglio Nazionale

la Presidenza

i Revisori dei Conti

i Probiviri.

 

 

      ATTUAZIONE DEI CRITERI DI ECCLESIALITA’

 

L’ UCAI intende considerare l’arte come “sorgente di una speranza nuova” in contrapposizione a una “cultura senza speranza”.

 

L’UCAI intende approfondire la catechesi e la diffusione della fede cattolica attraverso le varie forme di espressione artistica.

 

L’UCAI ispirandosi ai valori del Cristianesimo segue ed accetta il magistero della Chiesa Cattolica in comunione con i Pastori della Chiesa, dà il proprio contributo alla CNAL ed è inserita per quanto la sua struttura le consente nella vita e nell’attività pastorale ordinaria della Chiesa, mantenendo un rapporto di stima con le altre aggregazioni laicali.

 

L’UCAI partecipa al fine apostolico della Chiesa e alla nuova evangelizzazione con la catechesi degli artisti, organizza convegni di studio e di spiritualità, mostre ed altre attività di carattere spirituale e culturale con scadenza periodica.

 

L’UCAI è presente nella società oltre che con le sue manifestazioni di carattere pastorale e culturale, anche con una sua rivista quadrimestrale di arte e cultura “Arte e Fede” –  Informazioni UCAI.

 

 

       VERIFICA NEI FRUTTI

I frutti di maggior rilievo che si ravvisano nell’esperienza spirituale e apostolica dell’UCAI si possono evidenziare nella disponibilità a partecipare attivamente ai programmi e alle attività pastorali della Chiesa cattolica a livello locale, nazionale ed internazionale impegnandosi attraverso la catechesi per la diffusione della Parola di Cristo secondo le Sacre Scritture con le varie espressioni delle tecniche artistiche.

 

STATUTO

 

Art. 1

È costituita l’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI) con sede centrale in Roma.

Art. 2

L’UCAI è un’associazione privata di artisti e simpatizzanti, che operano nei vari campi dell’arte ispirandosi ai valori del Cristianesimo.

Art. 3

L’Unione non ha scopi di lucro. Essa intende:

favorire l’elevazione culturale, morale, sociale e la formazione degli artisti e degli operatori nel campo dell’arte;

contribuire all’animazione cristiana di tutte le attività artistiche e promuoverne la valorizzazione sociale;

incoraggiare e promuovere iniziative nel campo dell’arte in genere e liturgica in specie;

curare i rapporti con quanti, nel mondo delle arti, pur muovendo da differenti posizioni culturali e religiose, perseguono la promozione della persona umana.

Art. 4

Nel quadro delle proprie finalità, l’UCAI cura manifestazioni artistiche e culturali, divulga la conoscenza e promuove la tutela del patrimonio artistico ed è presente nei mezzi di comunicazione sociale.

Art. 5

L’adesione all’UCAI impegna: all’accettazione dei suoi principi e finalità; a partecipare alla sua vita sociale; a contribuire nel modo proprio di ciascuno alla elaborazione, promozione e sostegno delle iniziative dell’Unione.

L’adesione deve essere rinnovata annualmente mediante il versamento di una quota stabilita dal Consiglio Nazionale.

Art. 6

L’UCAI si articola in Sezioni diocesane, rette ciascuna da un proprio regolamento, approvato dal Vescovo diocesano in conformità con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Art. 7

L’Unione cura i rapporti con organismi similari che si prefiggono scopi analoghi a quelli dell’art. 3 ed agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale e coopera con quelli che hanno analoghe finalità.

Art. 8

Gli Organi nazionali dell’UCAI sono:

l’Assemblea

il Consiglio Nazionale

la Presidenza

i Revisori dei Conti

il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

L’ Assemblea è costituita da uno o più delegati in ragione della consistenza numerica della sezione.  È il massimo organo rappresentativo dell’Unione ed esercita funzioni di indirizzo su tutta la sua   attività. Viene convocata dal Presidente almeno ogni tre anni e in via straordinaria a richiesta di un terzo dei membri. Elegge dal suo seno a maggioranza semplice dei presenti i membri elettivi del Consiglio Nazionale, i tre Revisori dei Conti e i tre componenti il Collegio dei Probiviri

Art. 10

Il Consiglio Nazionale è composto da 13 (tredici) Consiglieri che eleggono al proprio interno il Presidente e i tre Vice- Presidenti, il Segretario Nazionale e il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale:

sovrintende alla corretta applicazione delle norme statutarie e delle direttive dell’Assemblea;

predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Unione;

convalida la creazione di nuove Sezioni;

predispone il Regolamento dell’Unione e ne approva le modifiche.

Art.11

La Presidenza, organo esecutivo dell’Unione, è composta dai seguenti membri:

– il Presidente;

– i tre Vice Presidenti in rappresentanza delle rispettive aree geografiche (Nord – Centro – Sud);

– il Segretario Nazionale;

– il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l’Unione a tutti gli effetti, convoca e presiede le adunanze degli organi centrali e adotta i provvedimenti d’urgenza, che sottopone, poi, alla ratifica della Presidenza. L’Unione può avere anche un presidente onorario, eletto dall’Assemblea Nazionale

Art. 12

Il Consiglio Nazionale e la Presidenza sono assistiti dal Consulente Ecclesiastico Nazionale, nominato dal Consiglio Permanente della C.E.I.

Esso partecipa di diritto alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, della Presidenza e delle Commissioni di lavoro.

Art. 13

Tutti i responsabili delle cariche statutarie durano in carica tre anni. Il loro mandato si intende prorogato fino alla costituzione dei nuovi organi.

I membri uscenti sono rieleggibili per due soli mandati consecutivi.

Art. 14

L’Unione si regge finanziariamente sulle quote degli iscritti, sui contributi di Enti pubblici e privati, su donazioni e lasciti e su eventuali residui attivi provenienti dalle sue attività.

L’amministrazione ordinaria è affidata al tesoriere che sottopone all’approvazione del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi. L’amministrazione straordinaria è competenza della Presidenza.

Art. 15

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme canoniche, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza della competente autorità ecclesiastica e alle norme civili.

Art. 16

Ogni modifica del presente Statuto deve essere deliberata dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e comunicata alla competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 17

Il regolamento nazionale dell’Unione è parte integrante del presente Statuto.

 

REGOLAMENTO NAZIONALE

 

Riferimento all’articolo 17 dello Statuto

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto dell’Unione.

 

Capitolo I: ASSEMBLEA NAZIONALE

Riferimento all’articolo 9 dello Statuto

 

Art. 1 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei delegati eletti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.  Compiti dell’Assemblea Nazionale sono:

discutere e deliberare circa le relazioni sull’attività svolta dal Consiglio Nazionale;

formulare in linea di massima programmi di attività dell’Unione;

deliberare a maggioranza semplice le modifiche allo Statuto (art. 16 dello Statuto.) Tali modifiche sono valide quando siano inserite nell’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale e approvate da almeno un terzo dei delegati presenti e successivamente comunicate all’Autorità Ecclesiastica;

ratificare il Regolamento nazionale dell’Unione e le eventuali modifiche approvate dal Consiglio Nazionale;

eleggere i membri del Consiglio Nazionale come previsto dal quarto comma dell’art. 9 dello Statuto e per far ciò: ogni Sezione designerà in Assemblea Plenaria dei Soci, allo scopo convocata i propri delegati all’Assemblea Nazionale in ragione di un rappresentante per ogni 50 soci regolarmente iscritti o frazione.

 

Art.2 – Oltre ai delegati aventi diritto al voto, possono partecipare all’Assemblea Nazionale, con la sola facoltà di parola, gli invitati della Presidenza Nazionale e singoli soci regolarmente iscritti.

Gli iscritti partecipanti all’Assemblea Nazionale, che non siano anche Delegati di Sezione, hanno facoltà di parola per esprimere il loro parere e portarlo a conoscenza dei delegati prima della votazione.

Il diritto di voto spetta solo ai delegati.

Il Consulente Ecclesiastico Nazionale partecipa all’Assemblea Nazionale di diritto (art. 12 dello Statuto).

Il Consiglio Nazionale partecipa di diritto all’Assemblea Nazionale.

 

Art. 3 – L’assemblea Nazionale, su proposta del suo Presidente, nomina una Commissione Elettorale che ha il compito di verificare le deleghe, controllare la validità delle candidature,

procedere agli scrutini e proclamare gli eletti, di tutto redigendo specifico verbale da allegare a quello generale delle sedute dell’Assemblea Nazionale.

 

Art. 4 – Ai fini della formazione della lista dei Consiglieri eleggibili, ogni delegato presenterà alla Commissione Elettorale, su indicazione scritta dei Presidenti di Sezione, il candidato scelto dalle assemblee sezionali di cui all’art. 1 lettera e) del presente regolamento

 

Art. 5 – L’Assemblea elegge pro tempore il proprio Presidente e il segretario che ha il compito di redigere il verbale generale delle sedute che deve essere approvato dall’Assemblea stessa, immediatamente prima della chiusura dei lavori.

Tale verbale, con allegato quello della Commissione Elettorale, dovrà essere trasmesso, per conoscenza, a cura del Segretario Nazionale, alla competente Autorità Ecclesiastica, alle Sezioni e pubblicato in stralcio sulla Rivista dell’Unione.

 

Capitolo II: CONSIGLIO NAZIONALE

Riferimento all’articolo 10 dello Statuto

Art. 1 – Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno. I Consiglieri impediti a partecipare alle riunioni consiliari possono inviare il loro parere scritto sui punti all’ordine del giorno. Non è consentita delega.

Le sedute consiliari sono riservate ai soli Consiglieri di diritto e, su invito del Presidente ai Presidenti delle sezioni, e a soci e ad esperti in funzione degli argomenti ascritti all’ordine del giorno.

L’incarico di Consigliere Nazionale decade dopo tre assenze consecutive, in tale caso si fa riferimento alla surroga del primo non eletto.

L’ordine del giorno e i documenti di lavoro per le sedute del Consiglio dovranno pervenire ai Consiglieri, a cura del Segretario Nazionale, almeno 15 giorni prima della convocazione. In particolare, la relazione scritta del Tesoriere controfirmata dai Revisori dei Conti, dovrà contenere in dettaglio il bilancio consuntivo, la situazione di cassa e il bilancio preventivo e verrà consegnata ai Consiglieri in concomitanza alla riunione del Consiglio.

In relazione agli adempimenti di cui sopra una delle due riunioni del Consiglio dovrà essere fissata entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 2 – Il Consiglio Nazionale predispone il Regolamento dell’Unione e conseguentemente approva o respinge, nel rispetto dei principi statutari, le modifiche al Regolamento proposte dalle Sezioni o dai singoli iscritti. È compito del Segretario Nazionale inviare tale modifiche, per conoscenza, alla competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 3 – Il quorum per la validità delle deliberazioni viene fissato a metà più uno dei Consiglieri presenti in prima convocazione e ad un terzo dei Consiglieri presenti in seconda convocazione. Nelle votazioni consiliari, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consulente Ecclesiastico Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale di diritto (art. 12 dello Statuto).

Art. 4 – Il Consiglio Nazionale, cui spetta la nomina del Segretario Nazionale su proposta del Presidente (art. 10 dello Statuto) deve accertare che questi risieda stabilmente in Roma. Occorrendo il Segretario può essere scelto anche fuori del Consiglio, ma sempre fra gli iscritti UCAI comunque residenti in Roma. Il Segretario Nazionale partecipa normalmente alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola ma con solo voto consultivo e si assenta nel momento in cui il Consiglio deve decidere su questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 5 – I Revisori dei Conti e i Probiviri, vengono scelti tra i soci UCAI. Su invito del Presidente partecipano alle sedute del Consiglio per i punti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 6 – Il Consiglio ha facoltà di nominare uno o più esperti eventualmente incaricati per l’attività internazionale, per l’attività parasindacale e per la stampa.

Nomina anche incaricati e corrispondenti in località ove non esiste una sezione.

Art. 7 – I verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, redatti dal Segretario Nazionale che funge da Segretario del Consiglio, dovranno essere approvati all’inizio di ogni seduta successiva e pubblicati in stralcio, sulla Rivista dell’Unione. Nell’assenza del Segretario Nazionale fungono da verbalizzanti i Vice Presidenti, dal più giovane al più anziano.

Art. 8 – Il Consiglio Nazionale fissa gli indirizzi generali per la operatività dei centri culturali dell’arte istituiti in seno alle Sezioni UCAI.

 

Capitolo III: CONSULENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE   

 

Riferimento all’articolo 12 dello Statuto

Art.1 – Il Consulente Ecclesiastico Nazionale può proporre al Consiglio Permanente CEI la nomina di un Vice–Consulente Ecclesiastico che lo coadiuvi e sostituisca nel caso di una sua motivata assenza o impedimento.

Art. 2 – Il Consulente Ecclesiastico della Sezione è nominato dall’Ordinario locale, sentita la Presidenza della Sezione stessa.

 

Capitolo IV: PRESIDENZA E SUOI ORGANI

 

Riferimento all’articolo 11 dello Statuto

Art. 1 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

rappresenta legalmente l’UCAI e ne ha la firma per tutti gli atti amministrativi;

prepara le relazioni dell’Assemblea sull’attività dell’Unione;

sovrintende all’Ufficio di Presidenza;

nomina, su proposta del Consiglio, il Comitato dei Garanti della Rivista dell’Unione;

nomina, su proposta del Consiglio, i membri delle Commissioni di studio, di lavoro e per i concorsi.

 

Art. 2 – I VICEPRESIDENTI NAZIONALI

Coadiuvano il Presidente Nazionale in tutte le sue mansioni e lo sostituiscono, per ordine di anzianità, in caso d’assenza o impedimento. Coordinano e stimolano l’attività delle sezioni rientranti nella zona geografica loro assegnata così come già delimitata dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 3 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

E’ il capo dell’ufficio di Presidenza, ne coordina l’attività, redige i verbali delle riunioni alle quali partecipa con voto consultivo, ha cura dei registri dei verbali e delle iscrizioni , garantisce la continuità della tenuta dell’archivio generale . Per lo svolgimento di detti compiti si avvale di eventuali collaboratori volontari reperiti tra gli iscritti.

Coadiuva il Presidente e i Vice-Presidenti nelle loro mansioni secondo le loro direttive

 

Art. 4 – IL TESORIERE.

Predispone per il consiglio nazionale il bilancio consuntivo, la situazione di cassa, il bilancio preventivo dell’Unione, controfirmati dai Revisori dei Conti.

La carica di Tesoriere non è cumulabile con altre cariche.

 

Art. 5 – I REVISORI DEI CONTI

Hanno il compito di esaminare e controfirmare, se consenzienti, il bilancio consuntivo, la situazione di cassa e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere. La carica di revisore non è cumulabile con quella di consigliere.

Devono stilare una propria relazione con osservazioni e suggerimenti, da presentare al Consiglio Nazionale.

 

Art. 6 – IL CONSULENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE

Partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza di diritto (art. 12 dello Statuto)

Art. 7 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

È costituito dal Presidente del Collegio e da due soci UCAI.

Esamina i ricorsi presentati dai soci dell’Unione avverso i comportamenti previsti dalle norme contemplate dallo Statuto e dal Regolamento UCAI.

Art. 8 – Tutti i responsabili delle cariche statutarie (Presidente, Vicepresidenti, Segretario Nazionale,

Tesoriere, Revisori dei conti, Probiviri, Esperti, Membri delle Commissioni di studio e lavoro e del Comitato dei Garanti della Rivista dell’Unione) operano in maniera del tutto gratuita, eccettuato un documentato rimborso spese per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

Capitolo V: ISCRIZIONI

Art. 1 – Possono far parte dell’Unione le persone, gli operatori nel campo delle diverse manifestazioni artistiche, cultori e amanti dell’arte che accettino lo spirito e le finalità dell’UCAI.

Art. 2 – La domanda d’iscrizione è presentata alla sezione di residenza o dove si esplica prevalentemente l’attività dell’aspirante socio ed è accolta o respinta dal Consiglio di Presidenza della Sezione stessa entro il termine di un mese. In caso di esito negativo, il richiedente potrà rivolgere la propria domanda al Collegio dei Probiviri.

Essa deve indicare i titoli professionali dell’aspirante, siano essi titoli accademici o prove o referenze di altra natura. La domanda d’iscrizione inoltrata da persona residente in una città ove non esista una sezione UCAI, potrà essere rivolta alla Sezione più vicina, oppure direttamente all’Ufficio del Centro Nazionale. In tale caso le due controfirme, di cui al comma precedente,

potranno essere sostituite da firme di persone note nell’ambiente cattolico. Il Centro Nazionale curerà i collegamenti diretti con tali iscritti isolati.

Le controversie tra iscritti e direttivo di una sezione verranno gestite all’interno della stessa dai suoi organi competenti. Ove accadesse che la controversia o altro accadimento portasse ad una situazione di stasi, cioè interruzione di comunicazione tra la Sezione ed il Centro Nazionale per quanto concerne l’attività , l’elenco dei soci ed il mancato versamento delle quote sociali  o che la sezione non seguisse gli indirizzi generali fissati dal regolamento nazionale, la Presidenza Nazionale , facendo riferimento all’art. 14 dello Statuto , potrà intervenire al fine di riportare nel più breve tempo possibile la regolarità del funzionamento della stessa, provvedendo a convocare l’Assemblea dei soci della Sezione, ad indire nuove elezioni per eleggere un nuovo direttivo

Art. 3 – Un socio s’intende regolarmente iscritto quando è in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 4 – La qualità di socio dell’Unione si perde:

per dimissioni;

per decadenza;

per allontanamento.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto alla propria sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Sezione per morosità dopo ripetuto sollecito scritto di regolarizzazione.

L’allontanamento è deliberato dal Consiglio di Sezione per comportamento manifestamente incompatibile con le finalità dell’Unione: contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – L’ammontare della quota d’iscrizione è fissata dal Consiglio Nazionale (art. 5 dello Statuto). Le eventuali variazioni decorreranno dal 1 ° gennaio dell’anno successivo. Le sezioni versano annualmente al Centro Nazionale la quota stabilita dal Consiglio Nazionale che deve essere inviata entro e non oltre la data del 30 aprile.

 

Capitolo VI: SEZIONI

Riferimento all’articolo 6 dello Statuto

Art. 1 – Una sezione può costituirsi quando abbia almeno dieci iscritti e una sede.

Art. 2 – Le sezioni devono riprodurre con gli opportuni adattamenti l’ordinamento centrale, perseguendo anche un rinnovamento generazionale.

Art. 3 – Ogni sezione può dirsi regolarmente costituita quando ne sia stato nominato il Consulente Ecclesiastico dall’Ordinario locale e sia stata convalidata dal Consiglio Nazionale a norma dell’art. 10, 3° comma, lettera c) dello Statuto.

Art.4 – Il Consiglio di Presidenza di ogni sezione nomina un proprio delegato in seno alla Consulta Diocesana per le associazioni laicali.

Art. 5 – I Centri culturali d’arte costituiscono uno degli strumenti diretti al conseguimento degli scopi dell’Unione; sotto la responsabilità delle sezioni saranno gestiti secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Nazionale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]